F.A.Q. – Domande RicorrentiRegolamentazione REACHQuando devo agire?A seconda del ruolo(i) della tua azienda, sarai soggetto a requisiti diversi da parte del REACH, ad esempio le richieste per il produttore sono molto diverse dalle richieste per l’utilizzatore finale. Il REACH riguarda anche me, in quanto utilizzatore?Sì, se nella tua azienda utilizzi sostanze chimiche è quasi certo che avrai a che fare con il REACH, anche solo come utilizzatore. Tra le altre cose, gli utilizzatori delle sostanze (pure o contenute in oggetti o preparati) dovranno comunicare ai propri fornitori le informazioni sull’uso di tali sostanze, per la preparazione oppure la modifica di una registrazione. Per maggiori informazioni in merito ai tuoi obblighi, rivolgiti all’helpdesk nazionale sul REACH: http://www.helpdesk-reach.it Chi è il mio “fornitore” secondo il REACH?L’azienda da cui acquisti le sostanze chimiche/preparati. Nel caso della Interflon, è l’organizzazione di vendita nazionale, non il produttore. Le sostanze che uso (o che produco) sono soggette al REACH?Leggi l’articolo 2 e gli allegati IV e V del REACH per sapere se le tue sostanze sono esenti dal REACH. Quali informazioni dovrei fornire?Le informazioni relative alle possibilità di esposizione (rischi per l’ambiente e per la salute) e alle condizioni operative in cui viene usata la sostanza. Il tuo fornitore userà queste informazioni ad esempio per stilare le possibilità di esposizione. Cos’è la “pre-registrazione”?Le sostanze sottoposte alla verifica dell’ECHA tra il 1° Giugno 2008 e il 1° Dicembre 2008, potranno ancora essere prodotte ed utilizzate nel periodo compreso fra il 2010 e il 2018, se non comportano pericoli immediati per l’ambiente o la salute umana. Nel frattempo, tutte le sostanze di base che la Interflon bv utilizza per produrre i propri lubrificanti e detergenti sono state pre-registrate presso l’ECHA. Cosa succederà se io adesso non faccio nulla?Se non fai nulla, non potrai più usare le sostanze/preparati per le quali il tuo uso non è stato registrato. Affinché la tua attività possa continuare tranquillamente, è pertanto molto importante chiedere al tuo fornitore di registrare il tuo utilizzo nel caso fosse diverso da quanto riportato sulla Scheda di Sicurezza (MSDS) Quali sono le autorità coinvolte?Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, nell’applicazione del Regolamento REACH sono coinvolte altre autorità nazionali. L’ Autorità competente per gli adempimenti previsti dal Regolamento è il Ministero della Salute che opera d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quali sono le sanzioni per chi non è conforme?La non conformità al REACH è un reato punibile dal 1° Giugno 2007 come reato economico (diritto penale). Nell’eventualità che la cosa sia intenzionale o dolosa, si parla di reato vero e proprio. Le sanzioni vengono applicate verso il singolo colpevole, ma anche ai dirigenti e alle aziende. Cosa faccio in caso di emergenza?Per garantire una facile e veloce reperibilità in caso di emergenza, la Interflon ha trasmesso le informazioni di sicurezza dei propri prodotti ai centri antiveleni nazionali. Questi centri forniscono assistenza al personale medico e agli enti pubblici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per informarli sugli effetti per la salute e sul trattamento delle intossicazioni acute. Per l’Italia, in caso di emergenza, contatta subito il Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda di Milano (Tel. 02-66101029). I dati personali acquisiti saranno trattati in maniera del tutto confidenziale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy. |







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